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E SE FOSSI UN “MASTRO FORMATORE ARTIGIANO”?

Con il rinnovo contrattuale dell’edilizia del 4 maggio 2022 viene introdotta la figura del Mastro Formatore Artigiano, con l’intento di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti, in un’ottica di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.

Al titolare, socio o collaboratore familiare dell’impresa è riconosciuta la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei lavoratori attraverso il proprio intervento nei percorsi professionalizzanti.

La qualifica di “Mastro Formatore Artigiano” è volontaria, nel rispetto dei seguenti requisiti di base:

 Iscrizione da almeno 15 anni continuativi all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile (oppure da almeno 7 anni se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente)

 Possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza (es. ponteggi, gru, movimenti terra, …)

 Essere datore di lavoro da almeno 3 anni, con almeno un dipendente con qualifica non inferiore a O3 in applicazione del CCNL Edilizia

 Essere in regola con la normativa sulla sicurezza

 Essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti per l’accesso ai benefici ex art. 29 legge 341/95

 Essere in regola con l’ultimo certificato di Congruità (ove richiesto)

 Possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa

 

Confartigianato Como offre il supporto per la verifica dei requisiti e per la finalizzazione della pratica di richiesta della qualifica alla Cassa Edile di Como e Lecco, attraverso l’Ufficio Costruzioni (costruzioni@confartigianatocomo.it, oppure +39 031 316 390).

A seguito della prossima pubblicazione del Catalogo Formativo, i Mastri potranno concretizzare in termini economici il vantaggio di aver ottenuto questa qualifica; nel frattempo conseguire e “vantare” la qualifica offre all’Impresa la possibilità di valorizzare le proprie competenze e non comporta onere alcuno.

 

Prestazione energetica edifici: accordo sulla proposta di revisione della direttiva UE

Lo scorso 7 dicembre il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

La direttiva riveduta stabilisce requisiti di prestazione energetica nuovi e più ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati nell’UE e incoraggia gli Stati membri a ristrutturare il loro parco immobiliare.

La revisione mira principalmente a far sì che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030 e che gli edifici esistenti diventino a emissioni zero entro il 2050.

I due co-legislatori hanno raggiunto un accordo sull’articolo 9 bis sull’energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un’autorizzazione.

Secondo le prime informazioni, ogni Stato membro potrà adottare una propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, in risposta alle richieste di flessibilità per tenere conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere su quali edifici puntare e quali misure adottare.

Le misure nazionali dovranno garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, le norme riviste prevedono un miglioramento graduale attraverso standard minimi di prestazione energetica. Ciò porterà a rinnovare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.

Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da questi obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, tra cui gli edifici storici, gli edifici agricoli o le case di vacanza. Inoltre:

  • Gli attestati di prestazione energetica (EPC) migliorati si baseranno su un modello comune dell’UE con criteri comuni.
  • Sono previste misure di finanziamento per incentivare e accompagnare le ristrutturazioni, rivolte in particolare ai clienti vulnerabili e agli edifici con le peggiori prestazioni, per combattere la povertà energetica e ridurre le bollette energetiche.
  • Gli Stati membri devono garantire garanzie per gli inquilini, per contribuire a contrastare il rischio di sfratto delle famiglie vulnerabili causato da aumenti dell’affitto in seguito a una ristrutturazione.

La revisione della direttiva EPBD contiene misure volte a migliorare sia la pianificazione strategica delle ristrutturazioni sia gli strumenti operativi per garantire tali ristrutturazioni, confermando al contempo l’abbandono graduale delle caldaie a combustibili fossili. In base alle disposizioni concordate, gli Stati membri devono:

  • stabilire piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (NBRP) con una strategia nazionale per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio e affrontare gli ostacoli rimanenti, come il finanziamento, la formazione e l’attrazione di lavoratori più qualificati.
  • istituire schemi nazionali di passaporto per la ristrutturazione degli edifici (BRP) per guidare i proprietari degli edifici nelle loro ristrutturazioni graduali verso edifici a emissioni zero.
  • creare sportelli unici per i proprietari di case, le PMI e tutti gli attori della catena del valore della ristrutturazione, per ricevere supporto e orientamento dedicati e indipendenti.
  • cessare i sussidi per l’installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili fossili a partire dal 1° gennaio 2025. La direttiva rivista introduce una chiara base giuridica che consente agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas serra, al tipo di combustibile utilizzato o alla quota minima di energia rinnovabile utilizzata per il riscaldamento.
  • stabilire misure specifiche per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo di eliminare completamente le caldaie alimentate da combustibili fossili entro il 2040.
  • considerare ancora possibili incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore.

Per quanto riguarda l’ambizione confermata di rendere gli edifici a emissioni zero la norma per le nuove costruzioni, compresa l’installazione generalizzata di impianti a energia solare, sono state concordate le seguenti disposizioni:

  • Tutti i nuovi edifici residenziali e non residenziali dovranno avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, a partire dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri nuovi edifici, con la possibilità di esenzioni specifiche.
  • Gli Stati membri possono considerare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita dell’edificio, che comprende la produzione e lo smaltimento dei prodotti da costruzione.
  • Gli Stati membri devono garantire che i nuovi edifici siano predisposti per l’energia solare, ossia che siano in grado di ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sul tetto. Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti, l’installazione dell’energia solare dovrà avvenire gradualmente, a partire dal 2027, laddove ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Tali disposizioni entreranno in vigore in momenti diversi a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’edificio.
  • Si ritiene che il potenziamento delle disposizioni in materia di precablaggio, punti di ricarica per i veicoli elettrici e parcheggi per le biciclette renderà la mobilità sostenibile mainstream. Il precablaggio diventerà la norma per gli edifici nuovi e ristrutturati, facilitando così l’accesso alle infrastrutture di ricarica. Sono previsti anche requisiti più severi sul numero di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali.
  • Gli Stati membri dovranno inoltre eliminare gli ostacoli all’installazione di punti di ricarica, per garantire che il “diritto alla spina” (right to plug, in inglese) diventi una realtà. In generale, i punti di ricarica dovranno consentire la ricarica intelligente e, ove opportuno, la ricarica bidirezionale.

 

Le prossime tappe:

L’accordo provvisorio raggiunto il 7 dicembre richiede un ulteriore lavoro tecnico prima dell’adozione formale da parte dei colegislatori. La Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento voterà il testo il 23 gennaio 2024. Una volta completato questo processo, sotto la prossima presidenza belga del Consiglio e quindi prima delle elezioni europee del maggio 2024, la nuova legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore come legge.

(Rif. www.anaepa.it)

 


A cura di Federica Colombini